Energia elettrica: cosa dice il Tar sugli Extraprofitti

Energia elettrica: cosa dice il Tar sugli Extraprofitti

Introduzione

Finalmente il 9 febbraio 2023 il Tar Lombardia ha depositato la sentenza contenente le motivazioni dell’annullamento della Deliberazione di A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, di attuazione dell’art. 15-bis decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni -ter).

Come si ricorderà, l’art. 15-bis introduceva un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, affidando ad A.R.E.R.A. la disciplina delle modalità attuative dello stesso, che vi provvedeva con la deliberazione poi impugnata.

Il predetto meccanismo, in buona sostanza, si fondava sul raffronto tra i prezzi di mercato praticati dai produttori per la cessione dell’energia elettrica con un prezzo di riferimento indicato per ciascuna zona di mercato nell’allegato I-bis al decreto legge 27 gennaio 2022 n.4.

Nel caso in cui il prezzo di riferimento risulti inferiore al prezzo di mercato, il produttore dovrà corrispondere l’eventuale eccedenza al G.S.E. (Gestore dei servizi energetici), in caso contrario, cioè nel caso in cui il prezzo di riferimento risulti superiore a quello di mercato, sarà il G.S.E. ad erogare la differenza al produttore.

Sulla disciplina nazionale si è poi sovrapposto il Regolamento (UE) n. 2022/1854 del 06 ottobre 2022 recante un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati all’energia, al punto da fissare un price cup ad euro 180 per MWh di energia elettrica prodotta (vd. art. 6, paragrafo 1).
La disciplina dettata in sede eurounitaria, come vedremo, risulterà determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Le motivazioni della sentenza

L’art. 8 del Regolamento (UE) n. 2022/1854 del 06 ottobre 2022 prevede che gli Stati membri possano ridurre ulteriormente il tetto massimo fissato in via uniforme per i ricavi dalla vendita di energia elettrica, purché tale riduzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 2, tra le altre, assicuri la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio.

Per il TAR tale norma si pone in continuità con la disciplina euronitaria previgente, dettando un quadro normativo “il quale palesa che gli interventi sugli extra profitti devono da un lato avere oggetto gli utili realizzati e non i ricavi dall’altro garantire comunque la copertura dei costi di investimento e dei costi di gestione”.

Ne consegue che il meccanismo di compensazione a due vie introdotto dall’art. 15-bis, per assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento, deve incidere solo sugli “utili inframarginali”, così da recuperare solo “utili effettivamente realizzati”.

Spetterà quindi ad A.R.E.R.A., in virtù dei poteri regolatori di cui è istituzionalmente titolare, “l’individuazione delle partite economiche rilevanti ai fini dell’emersione dell’effettivo utile inframarginale percepito dagli operatori interessati”.

Sugli effetti della sentenza per gli operatori

In attesa delle determinazioni di A.R.E.R.A. rispetto alla scelta di proporre appello al Consiglio di Stato, al momento è fortemente probabile che il GSE non prosegua a dare concreta esecuzione ai solleciti di pagamento inviati nei mesi scorsi, in quanto come evidenziato dal T.A.R., “spetta ad Arera l’individuazione delle partite economiche rilevanti ai fini dell’emersione dell’effettivo utile inframarginale percepito dagli operatori interessati”.

Nel caso – auspicabile – in cui ARERA decida di uniformarsi alla decisione di primo grado, occorrerà attendere che l’Autorità emani un nuovo provvedimento con il quale vengano dettate modalità attuative in grado di assicurare che vengano attratti nel meccanismo solo gli utili inframarginali effettivamente realizzati.

Al fine, quindi, di non trovarsi spiazzati rispetto alle future richieste del GSE, è consigliabile che gli operatori inizino a tener conto degli investimenti effettuati e dei costi di esercizio (ad. es. canoni di concessione), in modo da poter effettuare un quadro previsionale.