Molto si è detto sulle cause che hanno originato la colata di fango che ha travolto una zona di Casamicciola Terme, sull' isola di Ischia, la notte tra il 25 ed il 26 novembre 2022, con le conseguenze in termini di vite umane e di danni materiali che tutti conosciamo. Una catastrofe degna di un film apocalittico, se non fosse che la natura matrigna qui c’entra fino ad un certo punto, nel senso che l’alluvione che ha generato la frana a sua volta è un effetto del cambiamento climatico globale innescato dallo sfruttamento antropico dell’uomo. I cambiamenti climatici insieme al dissesto idrogeologico, all’abusivismo edilizio ed al consumo scriteriato del suolo sono tra i fattori principali che hanno portato ad un simile disastro, tanto da risvegliare ancora una volta (e speriamo sia quella buona!) l’attenzione del legislatore su tali temi. In questo senso è lodevole l’iniziativa assunta da tutte le associazioni di urbanisti italiani con la lettera indirizzata alle competenti commissioni parlamentari, per riprendere il percorso di riforma del governo del territorio arenatosi nelle secche delle diverse legislature. Tuttavia, appare evidente a molti, che anche una compiuta disciplina a carattere nazionale del consumo del suolo e della rigenerazione urbana da sola non sarebbe sufficiente senza un’effettiva accelerazione delle lavorazioni da parte degli enti comunali delle pratiche di sanatoria e di condono edilizio. Ad Ischia, ma la situazione è analoga in tante altre realtà d’Italia, pendono circa 27-28 mila pratiche di condono edilizio, con effetti paralizzanti rispetto alla gestione del fenomeno repressivo. Infatti, come di recente ha ribadito il TAR partenopeo (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent. 5 dicembre 2022, n. 7604), così aderendo ad un orientamento giurisprudenziale granitico, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultime ed in pendenza del relativo procedimento, è preclusa l’adozione di provvedimenti sanzionatori dell’abuso. Chiarisce il Collegio che, ai sensi degli artt. 38 e 44, l. n. 47/1985, si verifica la sospensione dei provvedimenti repressivi che, se adottati in pendenza di istanza di condono, sono illegittimi perché in contrasto con l’art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (cfr. Cons. stato sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5090; Tar Campania 14 gennaio 2016, n. 176; Tar Lazio, Roma sez. II, 18 febbraio 2014 n. 2012; 2 marzo 2017, n. 3060; Tar Campania, Napoli sez. VII, 5 marzo 2014 n. 1317; Cons. stato 27 settembre 2019, n. 6464). “Ne discende l'illegittimità della gravata ordinanza di demolizione, adottata senza la previa definizione dell’istanza di sanatoria, essendo l'autorità comunale venuta meno all'obbligo su di essa incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive, in tal modo pregiudicando l’effetto utile conseguibile dall’eventuale accoglimento delle sanatorie richieste per la conseguente impossibilità, in caso di esecuzione del provvedimento repressivo, di restituire alla legalità un'opera non più esistente”. È chiaro quindi che se l’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio pende per molti anni senza che il procedimento si concluda, neppure è possibile per gli enti comunali procedere alla successiva fase della demolizione dei manufatti abusivi. Alla luce di quanto affermato, appare evidente che qualsiasi azione venisse intrapresa dal Comune di Ischia per ripristinare la legalità senza una previa definizione delle pratiche pendenti verrebbe frustrata in sede giudiziale. Occorrerebbe, quindi, un intervento più mirato da parte dello Stato, il quale per anni ha sottovalutato anche tale aspetto inerente la corretta gestione del territorio ed che continua a non essere affrontato in maniera significativa. Da una prima analisi della Legge di Bilancio 2023, infatti, non emergono provvedimenti adeguati, come ad esempio istituire risorse per i Comuni destinate all’assunzione temporanea di personale tecnico per smaltire le pratiche di condono ancora aperte.Introduzione
Effetti della domanda di sanatoria edilizia
Ora, senza voler entrare all’interno dello stucchevole dibattito politico, quello che occorre evidenziare è che la limitata capacità di gestione del comune di un così alto numero d’istanze ha dilatato nel tempo in maniera eccessiva la possibilità di reprimere gli abusi edilizi.Conclusioni
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