Concessioni Balneari: acquisizione gratuita delle opere costruite

In attesa dei provvedimenti del Governo previsti in materia per fine anno, il Consiglio di Stato (Ordinanza del 06 settembre 2023 n. 8184), nell’affrontare la questione del trasferimento gratuito al Demanio dei beni inamovibili, pone alcuni tasselli all’interno del tortuoso percorso verso la liberalizzazione delle concessioni balneari.

Il Supremo Organo di giustizia amministrativa, nel riscontrare le richieste di chiarimenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pone in evidenza due questioni d’indubbio rilievo futuro:

1)   Interesse transfrontaliero delle concessioni balneari
Secondo il Consiglio di Stato “la concessione demaniale in questione” (nel caso specifico si trattava di uno stabilimento balneare) presenta un “interesse transfrontaliero certo”, cioè dal punto di vista economico è potenzialmente appetibile anche per gli operatori esteri.
La ragione è da ricercare, da una parte, nella scarsità della risorsa materiale e, dall’altra, nel fatto che i bene demaniale viene impiegato per erogare servizi (turistici) dietro remunerazione, “divenendo, il bene demaniale, nella sostanza, uno degli elementi dell’azienda e, dunque, dell’impresa economica”, in questo senso divenendo attrattivo anche per gli operatori di altri Stati membri.
2)    Devoluzione gratuita dei beni che insistono sul demanio
Altro aspetto della vicenda affrontata riguarda l’acquisizione gratuita al Demanio marittimo delle opere non amovibili.
Il supremo Collegio conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la devoluzione dei beni avviene in maniera automatica alla prima scadenza della concessione, anche nel caso in cui ne venga rilasciata una nuova identica alla prima.

I punti analizzati dal Consiglio di Stato meritano una grande attenzione, perché d’indubbio impatto rispetto alle prossime decisioni in materia.

Affermare, infatti, che le concessioni balneari presentano un interesse transfrontaliero significa applicare l’art. 49 T.F.U.E. sulla libertà di stabilimento all’interno degli Stati membri, così aprendo la strada alla concorrenza ed alle gare ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni.
Ciò, va segnalato, si pone in aperto contrasto con le iniziative assunte a livello nazionale, che invece vorrebbero dimostrare la non scarsità della risorsa e quindi portare ad escludere l’applicazione della normativa in materia di gare pubbliche.
Anche se la seconda questione non viene affrontata in maniera esaustiva, la devoluzione gratuita e senza alcuna forma d’indennizzo dei beni non amovibili al Demanio marittimo alla scadenza della concessione, per il Consiglio di Stato risulta lesiva dei principi di proporzionalità e di tutela della proprietà.

Ma non solo, perché l’art. 49, comma 1, del cod. nav. non prevedendo un meccanismo, anche in sede amministrativa, per l’accertamento della consistenza delle opere e del loro valore, risulta anche lesivo dei principi di certezza giuridica e di effettiva tutela dei diritti non soltanto del concessionario uscente, ma anche degli operatori subentranti.

La devoluzione dei beni al patrimonio dello Stato, infatti, determina un aumento del valore dell’area demaniale e, conseguentemente, del canone concessorio, che però risulterebbe di difficile determinazione in mancanza di parametri certi perché dovrebbe essere calcolato anche in considerazione del valore delle opere divenute di proprietà statale.
Conclusioni
L’Ordinanza del Consiglio di Stato se da una parte sembra alimentare le incertezze sulla disciplina applicabile nel prossimo futuro, dall’altra dovrebbe rasserenare gli operatori del settore almeno sotto il profilo del possibile riconoscimento di un congruo indennizzo rispetto alle migliorie realizzate.

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