Il prossimo 01 aprile 2023 è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, che stabilizza in maniera definitiva la normativa emergenziale introdotta dal cd Decreto Semplificazioni (D. L. n. 76 del 2020, conv. con modifiche dalla L. 11 settembre 2020 n. 120), adottata in risposta alla crisi economica esplosa nel periodo pandemico. Inizialmente di carattere temporaneo in quanto fortemente derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, vedeva prolungata la sua scadenza inizialmente prevista dal 31 luglio 2021 al 30 giugno 2023 (art. art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). In particolar modo per gli affidamenti diretti di lavori sino ad euro 150.000 e per servizi e forniture sino ad euro 139.000 (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione), il Decreto Semplificazioni introduceva una procedura snella, priva di formalità in chiave concorrenziale: 1) nessuna previa consultazione di una pluralità di operatori economici; Il tutto, sempre avendo ben presenti quali coordinate fondamentali i principi di cui all’art. 30 Codice dei Contratti e, soprattutto, il principio di rotazione degli affidamenti, nell’ottica di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Nel caso degli affidamenti diretti, quindi, ancor oggi non è obbligatorio dare luogo ad un confronto comparativo tra gli operatori economici, anche se, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel proprio parere n. 764 del 20 ottobre 2020, “…L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione….”. Il nuovo Codice dei Contatti prosegue sul solco tracciato dal Decreto Semplificazioni apportando soltanto alcune piccole modifiche alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Anche le modalità d’affidamento diretto restano sostanzialmente invariate nel senso che l’art. 50 dello Schema del nuovo codice prevede che si proceda anche senza consultazione di più operatori economici, dovendo assicurare che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. I motivi per i quali si è voluto stabilizzare le procedure sviluppate durante la pandemia probabilmente sono da ricercare nell’errata convinzione che il confronto competitivo allunghi i tempi di assegnazione delle commesse pubbliche, quando in realtà le cause dei ritardi sarebbero da cercarsi altrove. A maggior ragione, tenuto conto anche del fatto che il nuovo Codice generalizza l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a 5 operatori (fino ad 1 mln di euro) e a 10 operatori (fino a soglia comunitaria), rendendo possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” solo sopra 1 mln di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante. Davanti a questo scenario, salvo ulteriori modifiche allo Schema del nuovo Codice, viene da pensare che non sarà facile per le imprese che non hanno una significativa esperienza accreditarsi presso le pubbliche amministrazioni.Introduzione
2) nessuna approfondita motivazione nella scelta del contraente;
3) l’operatore deve documentare solo il possesso di documentate pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.Codice dei Contratti e l’accesso al mercato
Con il nuovo codice vi è la sola modifica della soglia per l’affidamento dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, che viene leggermente elevata sino all’importo di euro 140.000.
Ciò che però stranisce nella scelta di voler proseguire sulla strada tracciata dal Decreto Semplificazioni è la mancata considerazione delle reali capacità di adattamento delle imprese operanti sul mercato e delle difficoltà d’accesso da parte delle micro e piccole imprese all’interno di un sistema nel quale viene esclusa una quota consistente di appalti alle regole del confronto competitivo e di apertura alla concorrenza.
È evidente, però, che la concorrenza tra le imprese è effettiva soltanto laddove vi sia la massima partecipazione possibile, il che potrebbe avvenire in maniera significativa senza maggiori appesantimenti delle procedure già attraverso il processo d’informatizzazione e digitalizzazione già in corso.Consigli per le imprese
Questa considerazione non deve però portare a rinunciare ad una grande mercato, il quale deve essere affrontato con una degna strategia che si fondi innanzitutto sui seguenti elementi:
1) definire gli elenchi e gli albi tenuti presso le stazioni appaltanti cui iscrivere l’impresa;
2) procedere all’iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
3) segnalazione agli enti della propria disponibilità a partecipare alle procedure.
Infine, per le imprese che non hanno esperienza di gare pubbliche, oltre a ciò sarebbe opportuno stringere accordi con imprese già presenti sfruttando, tra gli altri strumenti, alcuni istituti come il subappalto e l’avvalimento.
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