Abuso edilizio: come funziona l'esclusione della punibilità

 L'introduzione delle diverse forme di sanatoria ha portato, negli ultimi anni, all'errata opinione che gli abusi edilizi non generino conseguenze di carattere penale. Più di recente ha poi contribuito ad alimentare ulteriormente tale convinzione l’applicazione dell’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. anche alle violazioni edilizie e paesaggistiche.

La norma, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 e di recente modificata con il D.Lgs. 10.ottobre 2022, n. 150, prevede infatti che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate dal Giudice secondo i parametri indicati dalla norma anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
E soprattutto per gli abusi di apparente lieve entità sembrerebbe che la causa di non punibilità operi in modo quasi automatico, senza produrre strascichi di alcun tipo per l’autore dell’illecito edilizio.
In realtà non è così.

Abusi edilizi e particolare tenuità del fatto

La Cassazione pen., Sez. III, Sent. 24 giugno 2022 n. 24396 ha tracciato il rettangolo applicativo dell’art. 131 bis. c.p. in relazione agli abusi edilizi, precisando in conformità all’orientamento consolidato i parametri di valutazione ai fini dell’applicabilità della tenuità del fatto nel caso di reati urbanistici o paesaggistici:

- consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive);
- destinazione dell’immobile;
- incidenza sul carico urbanistico;
- eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria;
- eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti;
- totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso;
- rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento (ex multis, Sez. 3, n.19111 del 10/03/2016, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450);

La Suprema Corte precisava anche in relazione alle costruzioni in zone sismiche che la particolare tenuità del fatto andasse verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Cass. Pen. Sez. 3, del 20 aprile 2017 n. 783).

Com’è facilmente intuibile, l’applicazione pratica di tali coordinate lascia ampi margini di discrezionalità, in quanto i parametri dovranno essere calati nelle molteplici realtà degli abusi edilizi, potendo dar luogo ad esiti molto differenti tra loro.

Cosa dice il Tribunale di Cassino

Ad esempio, il Tribunale di Cassino, sent. 21 aprile 2022, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha ritenuto di dare maggior peso al fatto che le opere fossero state realizzate in zona sottoposta a vincolo sismico, arrivando perciò a negare il beneficio della particolare tenuità e condannando l’autore del reato a 5 mesi di reclusione ed euro 103,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La sospensione della pena poi veniva subordinata alla demolizione delle opere, oltre che alla messa in ripristino dello stato dei luoghi, da completare entro 6 mesi dalla pronuncia.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sent., 19 novembre 2021, invece, in altra fattispecie considerava prevalenti i parametri della non abitualità del comportamento e dell’esigua consistenza dell’intervento che non determinavano una alterazione rilevante dell'ambiente circostante, assolvendo così gli imputati per i reati ascritti, perché gli stessi non erano punibili per la particolare tenuità del fatto.
Conclusioni 

La possibilità di ricorrere all’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è una possibilità ammessa per i reati derivanti dalla violazione delle norme sulle costruzioni, ma non è scontata la sua applicazione anche in relazione agli abusi di apparente lieve entità.
Occorrerebbe, quindi, esplorare caso per caso l’effettiva possibilità di ricorrere all’art. 131 bis. c.p., anche prima di subire eventuali accertamenti, al fine di non incorrere in condanne penali che potrebbero avere delle gravi conseguenze sul piano personale e patrimoniale.

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