Abusi edilizi su suoli di proprietà di comunale

L’accertamento di abusi edilizi sul suolo di proprietà pubblica comporta la misura demolitoria ed il ripristino dello stato dei luoghi in applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
Allo stesso modo, anche la realizzazione dell’abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l’irrogazione della misura vincolata di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato Sez. VII n. 9960 del 14 novembre 2022).
In tali casi, per di più, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non si debba accertare l’epoca di realizzazione dell’abuso, né tantomeno si possa valutare il tempo trascorso come evenienza in grado di sanarne in via di fatto l’illiceità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19 giugno 2023, n. 6011).
In buona sostanza, ai sensi dell’art. 35 cit., dinanzi ad un abuso edilizio realizzato su suoli di proprietà pubblica non vi altra via che demolire e rispristinare lo stato dei luoghi, dovendosi osservare la norma con estremo rigore in quanto l’abuso commesso su suolo pubblico risulta più grave rispetto a quello realizzato su suolo privato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 gennaio 2023 n. 138).


Soggetto destinatario della sanzione

La norma ha individuato come unico soggetto destinatario della sanzione colui che si è reso responsabile dell’abuso, il quale dovrà sopportare il costo della demolizione.
Per gli abusi realizzati su aree demaniali e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il proprietario pubblico è esonerato totalmente dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio e le sanzioni demolitorie possono essere legittimamente indirizzate unicamente al soggetto responsabile dell'abuso (Cons. stato sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2211).
In merito all’individuazione della figura del responsabile dell'abuso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che per essere tale occorre avere la disponibilità o il possesso dei beni, oppure avendoli acquisiti in un momento successivo, non ne abbia provveduto alla demolizione (Cons. stato sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2122).
Dal punto di vista della procedura, occorre poi tener conti dei seguenti aspetti:

  1. ​l’ente locale non può svolgere valutazioni discrezionali in merito alla scelta sanzionatoria, in quanto è tenuto a disporre rigorosamente la demolizione non prevedendo l’art. 35 cit l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (cfr. Consiglio di Stato, Sz. II 15 luglio 2019 n. 4922);
  2. nell’ipotesi di abusi commessi su aree di proprietà pubblica non è previsto in alternativa alla demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. III, 14 settembre 2021 n. 1619);
  3. non è previsto un termine preciso per la diffida al ripristino bensì soltanto una previa diffida al responsabile in modo che provveda al ripristino stesso. E ciò, in quanto la diffida ha unicamente lo scopo di dare al privato la possibilità di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l'addebito delle spese sostenute dall'ente locale.

Ed è per tale ragione che la giurisprudenza ritiene legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida, posto che l'art. 35 cit. non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda.
In definitiva, pur non essendo concesso al responsabile dell’abuso un termine di novanta giorni, come nel caso di abusi commessi su suoli di proprietà privata, egli è comunque posto nelle condizioni di provvedere in proprio alla demolizione prima dell’intervento pubblico.


Conclusione

In conclusione, appare chiaro che il fine ultimo dell’art. 35 è quello di evitare l’indebito utilizzo del bene pubblico, per cui una volta accertato che non si tratti di proprietà provata e che l’intervento sia contra legem in quanto privo di un titolo edilizio legittimo, occorrerà provvedere alla demolizione dell’abuso (Cons. stato sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1763).

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