Soglie europee e frazionamento dell’appalto illegittimo

Soglie europee e frazionamento dell’appalto illegittimo

A partire dal 1 luglio 2023, entrano in vigore le nuove regole per gli appalti pubblici, stabilite dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, noto come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Le nuove regole prevedono soglie di rilevanza europea per gli appalti pubblici, come indicato nell’art. 14 del Codice. Ad esempio, per gli appalti pubblici di lavori e concessioni, la soglia di rilevanza europea è di €5.382.000. Per gli appalti pubblici di forniture e servizi delle autorità governative centrali, ad eccezione del settore della difesa, la soglia è di €140.000. Per gli appalti pubblici di forniture e servizi delle stazioni appaltanti sub-centrali, ad eccezione del settore della difesa, la soglia è di €215.000. Per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV, la soglia è di €750.000.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza europea previste dalla norma sono parzialmente diverse. Ad esempio, mentre per gli appalti di lavori la soglia è di €5.382.000, per gli appalti di forniture e servizi la soglia è di €431.000. Per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV, la soglia è di €1.000.000.

È fondamentale evitare il frazionamento illegittimo degli appalti al fine di eludere le norme del Codice. L’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, a meno che ci siano ragioni oggettive che lo giustifichino. In caso di mancanza di motivazioni adeguate per il frazionamento di un appalto, l’orientamento è che la sua artificiosità possa essere dimostrata in via indiziaria, come stabilito da sentenze del Consiglio di Stato.

In conclusione, il frazionamento illegittimo di un appalto al fine di eludere le norme del Codice dei Contratti Pubblici è vietato secondo l’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023. È importante rispettare le nuove regole e evitare pratiche scorrette che potrebbero comportare violazioni delle norme in materia di appalti pubblici. Il frazionamento illegittimo comporta la violazione del divieto imposto dall’art. 14, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto, è essenziale rispettare le disposizioni normative e comprendere che il frazionamento di un appalto, soprattutto con l’intento di procedere con affidamenti diretti, al fine di evitare di indire una pubblica gara determina un vizio della procedura. Tale comportamento viola il divieto stabilito dall’art. 14, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto in continuità con la pregressa normativa al fine di prevenire tali pratiche.

Alla luce di quanto precede, risulta evidente che il frazionamento illegittimo di un appalto, finalizzato a eludere l’applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, è una pratica illegittima se non adeguatamente motivata. È fondamentale fare attenzione al verificarsi di tali pratiche, in modo da adottare le strategie corrette via tutela dei propri diritti ed interessi, visto che potrebbero comportare la violazione delle norme sugli appalti pubblici.